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Influencer e promotion online? Occhio alle clausole!


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Gli accordi tra imprese ed influencer sono particolari, dato che stanno a cavallo tra la sponsorship e la committenza pubblicitaria. L'oggetto della prestazione è ambivalente: l'influencer è sia veicolo pubblicitario che fattore di aumento di visibilità del prodotto che - grazie alla sua stessa immagine - partecipa alla costruzione dell'immagine del prodotto e dell'impesa (e che può anche danneggiarla).


Quando è pagato dall'impresa per promuovere certi prodotti, l'influencer di fatto fa cosa analoga alla pubblicità redazionale e - dunque - non può farlo in modo occulto. D'altro canto, se l'influencer fa cose o tiene condotte che possono ledere l'immagine del prodotto, si deve prevedere che il rapporto possa cessare per questa ragione. Ma il concetto di ledere l'immagine del prodotto va inteso in senso oggettivo o basta che non siano gradite al committente?


Ed ancora, l'influcencer - in altri casi - fa anche informazione, dunque ha dei margini di libertà di parlare dei prodotti come meglio crede. E se ne parla male, può farlo. Che succede in questi casi: certo il contratto si risolve, ma - cessato il contratto - non si può chiudere la bocca a uno che parla sui social. O forse sì, scrivendo le clausole giuste?

 
 
 

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