Una simulazione è brevettabile? Sì, no ... forse
- mbosshard8
- 5 mag 2021
- Tempo di lettura: 1 min

Un argomento di attualità nel settore brevettuale è quello della brevettabilità delle cosiddette simulazioni virtuali di un dispositivo tecnico. Si tratta di programmi software che simulano le conseguenze di determinati eventi, consentendo di prevedere il comportamento e le reazioni di certi dispositivi. Di qui il problema di capire se questi programmi hanno effetto tecnico e dunque sono brevettabili o se possono beneficiare solo della tutela di diritto d'autore come software.
Sulla questione è stata pubblicata di recente l'opinione preliminare del Board of Appeals EPO in una controversia riguardante appunto un caso di programma di simulazione. In sostanza l'organo EPO ha considerato rilevanti, per decidere, due criteri: verificare se la simulazione produce effetti tecnici che vanno al di là della semplice conduzione della simulazione da parte dell'elaboratore elettronico (dunque, ad esempio, occorre che il programma piloti un dispositivo che "fa qualcosa" nel mondo reale sulla base dei risultati della simulazione) mentre non è rilevante che la simulazione, per essere condotta, utilizzi principi tecnici sottostanti al sistema o al processo oggetto di simulazione.
Resta da capire se il "fare qualcosa" possa essere rappresentato da un aumento di efficacia del computer su cui gira la simulazione (o di un dispositivo, anche virtuale, che contribuisce al suo funzionamento) o, eventualmente, da un aumento di efficacia di un programma precedentemente esistente e che già a sua volta "fa qualcosa" di tecnico. In entrambi i casi, la risposta parrebbe positiva. Ma occorre ovviamente capire se anche l'EPO è d'accordo.



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